CONFLICT POLICY
PREMESSA E FONTI NORMATIVE
Ai sensi dell’art.35 – decies, comma 1, lettera b), del TUF le SGR, le SICAV e le SICAF (di seguito i “gestori” e/o “GEFIA” con particolare riferimento a gestori di fondi alternativi), nella prestazione del servizio di gestione collettiva, sono tenuti ad organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, in modo da assicurare comunque un equo trattamento dei FIA.
Il Regolamento Intermediari della Consob (“Regolamento Intermediari”) disciplina nel Libro VI, Parte II, Titolo II, articoli da 115 a 118, i conflitti di interessi nell’ambito della prestazione della gestione collettiva del risparmio, rimandando ampiamente al Regolamento (UE) 231/2013 (“Regolamento Delegato”).
In particolare, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Delegato, il GEFIA è tenuto ad istituire, attuare e applicare un’efficace Politica di gestione dei conflitti di interessi, formulata per iscritto e adeguata alla dimensione, all’organizzazione, alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività.
Qualora il GEFIA appartenga ad un gruppo, tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il GEFIA è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
Una corretta politica di gestione dei conflitti di interesse deve includere:
con riferimento alle attività svolte dal GEFIA o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte, l’individuazione delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comportino il rischio significativo di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori;
le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Delegato.
Alla luce di quanto sopra, la SGR si è dotata della presente Politica anche con l’obiettivo di fornire agli investitori una descrizione del processo di gestione delle situazioni di conflitto di interessi.
Inoltre, al fine di tenere traccia ordinata dei più generali eventi di conflitto, la Società individua e registra nel medesimo registro anche le situazioni previste ai sensi dell’art. 2391 c.c. relativamente agli interessi degli amministratori, sebbene la relativa norma non preveda espressa annotazione in un registro.
DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE E PERIMETRO DEI SOGGETTI CHE RILEVANO AI FINI DELLA VERIFICA DI POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSI
Ai sensi dell’art. 115 del Regolamento Intermediari (che rimanda all’art. 30 del Regolamento Delegato per l’individuazione della tipologia di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR) si considerano situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR quelle che danno origine ad un conflitto tra:
gli interessi del gestore, compresi i suoi Soggetti Rilevanti (ovvero “soggetti legati alla Società”1) o qualsiasi persona o entità avente Stretti Legami2 con il gestore o un Soggetto Rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;
gli interessi di due o più clienti del gestore.
Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Delegato, per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, il GEFIA considera se un Soggetto Rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con il GEFIA, ovvero il GEFIA stesso, si trovi in una delle seguenti situazioni:
è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;
ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del FIA o di un cliente;
ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA;
gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente;
riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.
Alla luce di quanto sopra, di seguito la lista dei soggetti che saranno mappati nella sezione del registro dei soggetti che rilevano al fine di verificare potenziali situazioni di conflitti di interessi:
1) Soggetti Rilevanti:
la SGR;
i soci della SGR che detengano direttamente almeno il 10% della stessa e/o, nel caso di soci persone giuridiche, anche le persone fisiche che detengano partecipazioni indirette nella SGR, nella equivalente misura;
i membri del Consiglio di amministrazione e i dirigenti della SGR (se nominati, i.e. Direttore Generale);
tutti i dipendenti, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte della SGR;
i membri del Comitato Investimenti del Fondo.
gli outsourcers che partecipano direttamente alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, intendendo i soggetti che partecipano al processo di investimento.
in aggiunta ai suddetti Soggetti Rilevanti, nelle analisi delle situazioni di conflitto di interesse si deve tenere conto anche degli Affiliati, ove previsti nell’ambito del Regolamento del Fondo.
2) Stretti Legami dei Soggetti Rilevanti e della SGR;
3) Altri soggetti correlati:
benché non ricompresi nell’ambito di applicazione soggettivo dalla normativa in materia di conflitti di interessi, la Società include nelle liste dei soggetti che rilevano al fine di analizzare potenziali situazioni di conflitto anche:
Gli Affiliati, ove previsti dai regolamenti dei FIA e in conformità alle definizioni tempo per tempo definite all’interno dei regolamenti dei FIA;
I Rapporti di parentela dei Soggetti Rilevanti4 (se non presenti nella definizione di “Affiliati” alla lett. a);
Gli Investitori dei FIA (investitore inteso come soggetto persona fisica o giuridica che sottoscrive senza applicare meccanismi di risalita della catena partecipativa);
4) I soggetti con compiti di controllo, l’analisi è estesa ai seguenti soggetti (di seguito i “Soggetti con compiti di controllo”):
I Sindaci;
Le Funzioni di Controllo (intese come entità);
Il Depositario (inteso come entità);
La Società di Revisione (intesa come entità);
Come citato in premessa, al fine avere una trattazione unitaria della materia dei conflitti di interesse vengono considerati nella presente politica anche i conflitti civilistici, ossia non strettamente attinenti alla gestione collettiva, ma che riguardano gli interessi degli amministratori ai sensi dell’art. 2391 c.c.5. In particolare, si fa riferimento ad ogni interesse che l’amministratore può avere, per conto proprio o di terzi, nel compimento di una determinata operazione della società. Interesse che in questo caso può anche essere allineato e non per forza confliggente. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa fattispecie la stipula di contratti
tra la SGR e gli amministratori, sia a titolo personale, sia per il tramite di società dagli stessi controllate, trasferimenti quote da membri del CdA alla SGR e viceversa, etc.
RUOLI, DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ
Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei ruoli e delle responsabilità nel processo di gestione dei conflitti di interessi da parte della SGR:
il Consiglio di amministrazione (di seguito il “CdA”) è responsabile dell’attuazione della Politica di gestione dei conflitti di interesse. Esso definisce e approva le misure organizzative e le procedure per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Inoltre, il CdA ne verifica periodicamente l’adeguatezza, assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. Il CdA assume le delibere di approvazione delle operazioni in conflitto di interessi con il parere vincolante del Comitato Investitori;
l’Amministratore Delegato (di seguito l’“AD”) attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di amministrazione e ne propone l’aggiornamento periodico. Inoltre, l’AD assicura, con il supporto del Responsabile dell’Area Amministrazione (di seguito il “RAA”), che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. L’AD verifica l’adozione dei presidi di volta in volta previsti in caso di conflitti di interessi e sottopone l’operazione in conflitto all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
Comitato Investitori: ove previsto e disciplinato dal regolamento di gestione del FIA gestito, si tratterebbe di un organo esterno alla SGR e rappresenterebbe uno strumento di presidio a tutela degli interessi degli investitori del FIA, a cui potranno essere affidate funzioni consultive esclusivamente in determinati ambiti (a titolo esemplificativo, in relazione a proposte di investimento o di disinvestimento che dovessero presentare situazioni di conflitto di interesse o in relazione a decisione in merito al prolungamento del periodo di investimento o della durata del fondo), senza che le stesse vadano in alcun modo a ledere l’autonomia gestoria della SGR;
Area Investimenti e Area Gestione Portafoglio (di seguito l’“AI” e “AGP”) sono responsabili della individuazione e prevenzione, con il supporto della Funzione Unica di Controllo (di seguito la “FUC”), dei conflitti di interessi, anche potenziali, nonché dell’adozione delle idonee misure organizzative per gestire e monitorare gli stessi;
la FUC fornisce un supporto consultivo nel processo di valutazione di un potenziale conflitto di interessi e valuta le segnalazioni ricevute dall’AI e AGP. La FUC opera costantemente un controllo di secondo livello, al fine di verificare che le operazioni relative ai FIA gestiti siano state correttamente qualificate e che, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, siano state adottate tutte le necessarie misure organizzative per l’efficace gestione dello stesso. La FUC, inoltre, controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure organizzative e delle misure adottate per la corretta gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi e propone le misure da adottare per rimediare alle eventuali carenze rilevate. La FUC cura altresì la tenuta del registro appositamente istituito per rilevare le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere
gravemente gli interessi della SGR o dei FIA gestiti; al riguardo, la FUC provvede all’aggiornamento del registro su base continuativa. Infine, nell’ambito delle operazioni di investimento, follow-on e disinvestimento delle società target, la FUC elabora un parere da portare all’attenzione del Consiglio di amministrazione sulla conformità dell’operazione ed in particolare sulla corretta gestione della procedura in materia di conflitto di interessi.
INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER GLI OICR
Tenuto conto dell’attività svolta dalla SGR, la Società ha individuato le situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per i FIA (ossia per i vari FIA gestiti) elencate nella seguente “mappatura delle situazioni di conflitti di interesse”, per le quali si fornisce una sintetica descrizione esplicativa, nonché le misure organizzative e procedurali per la gestione delle stesse.
In sintesi, le misure organizzative e procedurali (presidi) da applicare possono essere:
acquisizione del consenso motivato di almeno un Amministratore Indipendente;
verifica che: (i) i contratti di compravendita delle società target (ii) le condizioni di co-investimento e (iii) i contratti di assegnazione degli incarichi siano stipulati a prezzi di mercato avuto riguardo all’operazione nell’ambito della quale sono conclusi;
astensione dal voto del Soggetto Rilevante interessato direttamente dal conflitto di interesse e/o di emanazione diretta e/o indiretta del Socio;
giudizio di congruità rilasciato da un Esperto Indipendente;
presidi in merito alle politiche e prassi di remunerazione;
presidi in materia di vendite improprie;
presidi in materia di operazioni personali.
La SGR individua le situazioni di conflitto d’interessi con riguardo:
alla selezione degli investimenti;
altre tipologie di conflitti (ivi compresi i conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SGR, in conformità con il Regolamento Delegato (UE) 2021/1255).
Selezione degli investimenti
1
Situazioni di conflitto di interessi derivanti da operazioni nell’ambito del processo di investimento in cui è presente un interesse:
dei Soggetti Rilevanti;
di qualsiasi persona o entità avente Stretti Legami con un Soggetto Rilevante;
di altri soggetti Correlati;
di Soggetti con compiti di controllo
2
Situazioni di conflitto di interessi derivanti da operazioni nell’ambito del processo di investimento in cui è presente un interesse:
dei Soggetti Rilevanti;
di qualsiasi persona o entità avente Stretti Legami con un Soggetto Rilevante;
di altri soggetti Correlati;
di Soggetti con compiti di controllo
3
Situazioni di conflitto di interessi (i.e. ove vi siano interessi in diretto contrasto) derivanti da operazioni con: i) FIA gestiti da un’altra SGR; ii) SICAF; iii) altro veicolo di investimento, in cui uno o più amministratori o altri soggetti apicali con ruoli nel processo di investimento siano in comune.
4
Situazioni di conflitto di interessi derivanti dall’esistenza di relazioni d’affari con le società target
Altre tipologie di conflitti
1
Situazioni di conflitto di interessi che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi della SGR, con particolare focus sui conflitti derivanti dalle politiche e prassi di remunerazione dei Soggetti Rilevanti
2
Situazioni di conflitto di interessi che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi della SGR, con particolare focus sui conflitti derivanti dalle vendite improprie da parte dei Soggetti Rilevanti
3
Situazioni di conflitto di interessi che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi della SGR, con particolare focus sulle operazioni personali da parte dei Soggetti Rilevanti
MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER GLI OICR
La SGR, al fine di individuare e gestire le situazioni di conflitto di interessi a tutela degli investitori, utilizza una serie di misure, di seguito descritte, che tengono conto della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.
Misure per individuare le situazioni di conflitto di interessi:
I controlli in merito all’esistenza di potenziali conflitti di interessi sono effettuati, in modo sistematico e per singola operazione di investimento, follow-on e disinvestimento, già nella preventiva fase di approfondimento delle proposte da parte dell’AI coadiuvata dall’area GP avvalendosi della documentazione disponibile (es. visure camerali e similari).
Ulteriori misure per individuare una potenziale situazione di conflitto di interessi sono rappresentate da comunicazioni specifiche ai Soggetti Rilevanti della SGR in merito a un’operazione che riguarda il FIA e/o all’assegnazione di un incarico professionale.
Con riferimento all’assegnazione di un incarico professionale nell’ambito di operazione di investimento/disinvestimento, qualora si proceda all’invio della richiesta alla controparte contrattuale si dovrà ottenere in ogni caso una risposta prima del conferimento dell’incarico, al fine di ottenere conferma circa la presenza o meno di conflitti.
L’AI, con il supporto della FUC, verifica se l’operazione rientra in una fattispecie di conflitto di interessi rilevante ai sensi della mappatura. In presenza di situazioni di conflitto di interessi, l’AI deve darne evidenza in una sezione specifica dell’Investment/Divestment Memorandum concernente l’operazione da sottoporre alla decisione del CdA, previa analisi e approvazione del Comitato Investimenti.
Qualora il Consiglio di Amministrazione ravveda la presenza di un’operazione di investimento/disinvestimento in cui sussista un potenziale conflitto di interessi, come espressamente previsto nel regolamento di gestione del FIA gestito, la delibera verrà subordinata all’ottenimento di un preventivo parere favorevole da parte del Comitato degli Investitori del FIA, nonché allo svolgimento di analisi integrative da parte del team dedicato – laddove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione – a supporto della decisione d’investimento o di disinvestimento.
Misure per gestire le situazioni di conflitto di interessi:
A. Acquisizione del consenso motivato di almeno un Amministratore Indipendente
Verificata la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, prima del perfezionamento dell’operazione, almeno un Amministratore Indipendente, se non in conflitto, fornisce il proprio parere motivato circa la situazione di conflitto individuata e sulle modalità di gestione adottate dall’area GP. Di tale consenso deve essere data informativa nella delibera del Consiglio di Amministrazione.
B. Verifica che: (i) i contratti di compravendita delle società target (ii) le condizioni di co-investimento e (iii) i contratti di assegnazione degli incarichi siano stipulati a prezzi di mercato avuto riguardo all’operazione nell’ambito della quale sono conclusi.
Con riferimento ai contratti di compravendita, la documentazione concernente l’operazione da sottoporre ai competenti organi per la relativa approvazione riporta l’analisi del mercato di riferimento e gli specifici valori di comparazione, avendo riguardo alle condizioni economiche e/o contrattuali sussistenti al momento dell’operazione.
La SGR provvede analogamente anche nel caso di conferimento di incarichi a professionisti ove sia stata individuata una situazione di conflitto di interessi.
Si considerano coerenti con la prassi di mercato le condizioni economiche e contrattuali in linea con quelle normalmente rinvenibili sul mercato rilevante per operazioni similari, avuto riguardo anche al contenuto della prestazione, compiute fra controparti tra le quali non intercorrono Stretti Legami. Tale verifica viene effettuata prima di sottoporre la decisione inerente all’operazione, attraverso report o analisi svolte direttamente dalla SGR. In caso di conferimento di incarico a professionisti, la SGR verifica le condizioni di mercato mediante la valutazione comparativa di almeno due ulteriori offerte richieste ad altri operatori del settore aventi caratteristiche omogenee.
Nel caso di operazioni di co-investimento tra i FIA gestiti dalla stessa SGR o con FIA gestiti da un’altra SGR, SICAF, altro veicolo di investimento, in cui uno o più amministratori o altri soggetti apicali con ruoli nel processo di investimento siano in comune:
le condizioni di investimento devono essere pari-passu (es. prezzo, diritti di voto, governance, clausole negoziali etc.);
il round di investimento deve essere equamente ripartito tra i FIA gestiti, a meno che non ci siano valide motivazioni che giustifichino una ripartizione del round differente (es: rispetto di specifici limiti di investimento previsti dal contratto di investimento/Regolamento di Gestione, periodi di investimento non allineati tra i FIA che comportano un’indisponibilità monetaria parziale da parte di un FIA a partecipare per la parte equamente suddivisa tra i FIA, allocazioni differenti di risorse come previsto dai Business Plan dei Fondi).
C. Astensione dal voto del consigliere di amministrazione interessato direttamente dal conflitto di interesse
In presenza di un conflitto di interessi in cui è coinvolto direttamente un Soggetto Rilevante avente potere di voto (i.e. consigliere), la delibera del CdA deve essere assunta con l’astensione dal voto da parte dello stesso.
Laddove l’attivazione di tale presidio dovesse risultare bloccante, si pensi all’ipotesi in cui la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione avesse un interesse in conflitto, in via eccezionale sarà possibile disapplicare il presente presidio, a condizione che la SGR abbia messo in atto tutti gli altri presidi previsti dalla Policy per la casistica interessata dal conflitto.
D. Giudizio di congruità rilasciato da un Esperto Indipendente
In presenza di cessione di strumenti rappresentativi di equity, quasi equity, debito fra FIA gestiti dalla SGR, la vendita deve avvenire solo successivamente all’acquisizione di un giudizio di congruità sui valori rilasciato da un Esperto Indipendente (es.: perizia giurata). Stessa prassi dovrà essere seguita per conferimenti in natura di strumenti rappresentativi di equity, quasi equity, debito in un FIA fin dalla sua costituzione e durante la vita dello stesso e per compravendite di strumenti direttamente da/a Soggetti Rilevanti, loro stretti legami e affiliati.
E. Presidi in merito alle politiche e prassi di remunerazione
Premesso che la Società in quanto gestore sottosoglia non è tenuta ad adottare una policy sulle remunerazioni, la struttura generale della remunerazione non deve indurre i Soggetti Rilevanti a perseguire gli interessi propri o della Società a danno degli obiettivi di sostenibilità.
La Società potrà prevedere che vi sia il riconoscimento di una remunerazione variabile che però risulta del tutto slegata da logiche di profitto che incentivano la vendita di un determinato prodotto piuttosto che di un altro. In particolare, la remunerazione variabile viene parametrata al raggiungimento di specifici obiettivi che tengono conto delle caratteristiche perseguite dai FIA e pertanto non vi sono dei meccanismi di incentivo che possono indurre i Soggetti Rilevanti a perseguire interessi propri o dell’intermediario a danno degli obiettivi in materia di sostenibilità.
F. Presidi in materia di vendite improprie
Premesso che difficilmente la Società si troverà a commercializzare contemporaneamente più prodotti tenuto conto sia delle dimensioni, sia della tipologia di OICR commercializzati (FIA chiusi riservati), in nessun caso la stessa prevede forme di remunerazione e valutazione dei Soggetti Rilevanti che incentivino la vendita di uno specifico prodotto o una specifica categoria o combinazione di prodotti sostenibili, nell’ottica di rafforzare attraverso tali misure la correttezza delle relazioni con la clientela ed evitare che al cliente siano offerti prodotti: i) non in linea (non appropriati/non adeguati) rispetto agli obiettivi ESG perseguiti dai potenziali investitori; ii) più costosi rispetto ad altri prodotti in linea.
La Società in fase di sottoscrizione verifica, infatti, pena l’impossibilità di sottoscrivere il FIA, la compatibilità tra gli obiettivi in materia di sostenibilità dichiarati dal cliente rispetto al livello di caratterizzazione ESG del prodotto.
G. Presidi in materia di operazioni personali
La Società, anche per il tramite di clausole all’interno dei Regolamenti dei FIA, vieta il compimento di operazioni a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti su società compatibili (incluse per caratteristiche ESG) con la politica d’investimento del Fondo.
Il complesso delle misure e procedure istituite per la gestione del potenziale conflitto di interessi si considerano sufficienti a preservare, con ragionevole certezza, una situazione di indipendenza appropriata in relazione alla prestazione del servizio fornito al cliente. Conseguentemente, non si rende al momento necessaria l’implementazione di ulteriori misure di gestione del conflitto di interessi.
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso nell’istituire misure di prevenzione e di gestione, uno o più conflitti non fossero efficacemente gestiti, compromettendo l’indipendenza richiesta alla SGR nella prestazione del servizio, tali situazioni saranno sottoposte agli organi aziendali competenti al fine dell’adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare l’equo trattamento dei FIA e dei partecipanti agli stessi ovvero dei clienti della Società.
Inoltre, i dipendenti della SGR sono sottoposti alla procedura in materia di “Operazioni personali”.
MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO
Per ottemperare agli obblighi di monitoraggio ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Intermediari (il quale rimanda in toto all’art. 35 del Regolamento Delegato), la SGR istituisce un registro in formato elettronico, nel quale devono essere rilevate le fattispecie per le quali sia sorto un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere significativamente gli interessi dei FIA della SGR e/o dei suoi investitori.
La FUC è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Registro. Il Registro viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga ricevuta informazione riguardo la sussistenza di fattispecie per le quali sia sorto un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei FIA della SGR e/o dei suoi investitori. A tal fine è obbligo della SGR segnalare tempestivamente, via e-mail, alla FUC ogni variazione intervenuta in merito al venir meno di determinate situazioni di conflitti (i.e. cessazione dello Status di Soggetto Rilevante).
La FUC e è altresì responsabile di predisporre la relazione annuale sull’attività di monitoraggio dei conflitti di interesse come previsto dalla vigente normativa (art. 35 Regolamento UE 231/2013 e art. 35 del Regolamento UE n. 565/2017) e riferisce agli organi aziendali, ogniqualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi.
MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO
Per ottemperare agli obblighi di monitoraggio ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Intermediari (il quale rimanda in toto all’art. 35 del Regolamento Delegato), la SGR istituisce un registro in formato elettronico, nel quale devono essere rilevate le fattispecie per le quali sia sorto un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere significativamente gli interessi dei FIA della SGR e/o dei suoi investitori.
La FUC è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Registro. Il Registro viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga ricevuta informazione riguardo la sussistenza di fattispecie per le quali sia sorto un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei FIA della SGR e/o dei suoi investitori. A tal fine è obbligo della SGR segnalare tempestivamente, via e-mail, alla FUC ogni variazione intervenuta in merito al venir meno di determinate situazioni di conflitti (i.e. cessazione dello Status di Soggetto Rilevante).
La FUC e è altresì responsabile di predisporre la relazione annuale sull’attività di monitoraggio dei conflitti di interesse come previsto dalla vigente normativa (art. 35 Regolamento UE 231/2013 e art. 35 del Regolamento UE n. 565/2017) e riferisce agli organi aziendali, ogniqualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi.
MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO
Fase Pre-deliberativa
La SGR non appena individuata la controparte o le controparti potenzialmente idonee ad iniziare una trattativa avente ad oggetto un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni verifica se la stessa rientri nella categoria di operazioni con soggetti correlati (di seguito, anche, “parti correlate”) e se vadano considerate – in termini economici – rilevanti o meno. Per tale attività, ciascuna Area o Funzione può avvalersi della consulenza della Funzione Compliance.
L’Area o la Funzione che ha individuato la controparte predispone un documento contenente tutti gli elementi essenziali dell’operazione (di seguito anche la “Proposta”) che, unitamente agli eventuali documenti di supporto necessari a fornire un’esauriente comprensione della stessa, sarà messa preventivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e delibere.
La Proposta deve contenere almeno i seguenti elementi:
indicazione dell’Area o della Funzione proponente;
il nominativo della Parte Correlata o del Soggetto Connesso, controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
la descrizione dell’operazione, comprensive del corrispettivo e delle altre condizioni economiche;
i tempi tecnici previsti per l’esecuzione dell’operazione;
oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.
La Funzione Compliance effettuerà una preventiva verifica formale sulla completezza della Proposta sulla base dei requisiti minimi sopra indicati, eventualmente chiedendo integrazioni all’Area o alla Funzione interessate. Nel caso la Proposta risulti essere conforme ai requisiti minimi di cui sopra, la stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene trasmessa senza indugio (a mezzo e-mail o consegnato brevi manu) ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel contempo, la Funzione Compliance provvede alla conservazione della Proposta e della relativa documentazione di supporto. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di richiedere informazioni o documenti e di formulare osservazioni all’Area o alla Funzione di riferimento, che è tenuta a rispondere nel tempo tecnico strettamente necessario.
Qualora lo reputino necessario, gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere da un esperto indipendente di propria scelta, a supporto del rilascio del consenso sull’operazione. La Proposta viene quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per il tramite dell’Amministratore Delegato.
Fase deliberativa
Gli Amministratori Indipendenti deliberano per primi sulla Proposta, esprimendo un consenso motivato circa l’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, delle quali dovranno essere data informativa nella delibera del Consiglio di Amministrazione. Il consenso degli Amministratori Indipendenti dovrà essere unanime.
Pertanto, in caso di difformità di voto, si intenderà rilasciato diniego ai fini della presente policy. In caso di diniego, anche di un solo Amministratore Indipendente, verranno rappresentate le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate ed evidenziate le ragioni per cui non vengono condivise le motivazioni in merito all’interesse della Società al compimento dell’operazione ovvero ancora le riserve relative all’esecuzione dell’operazione in mancanza di una soluzione o sistemazione delle lacune o inadeguatezze riscontrate.
La documentazione afferente all’operazione e, in caso di delibera, il verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione che decide in ordine alla Proposta deve esplicitare adeguatamente le motivazioni in merito all’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di diniego degli Amministratori Indipendenti, ovvero di voto negativo da parte di uno o più dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione si astiene dalla deliberazione.
Nel caso in cui la decisione spetti per legge o per statuto all’Assemblea, la Proposta deve essere inoltrata, in tempo utile per la relativa deliberazione, al Consiglio di Amministrazione che, qualora decida favorevolmente, sottopone la Proposta medesima all’Assemblea.
Con cadenza almeno annuale, nell’ambito delle attività di manutenzione del registro dei conflitti, la Funzione Compliance provvederà ad effettuare un censimento delle potenziali situazioni di conflitto di interesse riguardanti le parti correlate alla SGR e ad alimentare un file di mappatura delle medesime.
COMUNICAZIONE DEI CONFLITTI AGLI INVESTITORI (DISCLOSURE)
Della Politica, ovvero di un estratto della stessa approvato dal Consiglio di amministrazione, viene fornita adeguata informativa in sede di sottoscrizione agli investitori dei FIA gestiti tramite il documento informativo sulla SGR e i servizi redatto ai sensi dell’art 36 del Regolamento Intermediari Consob.
Qualora le modalità organizzative adottate dalla SGR non siano idonee a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli Investitori, la SGR prima di agire per loro conto, informa questi ultimi della natura e della fonte del/dei conflitti secondo quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva AIFM e dall’art. 36 del Regolamento Delegato.
MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO
Il Responsabile area amministrazione, per conto del Consiglio di amministrazione, è responsabile della diffusione della presente Politica al personale coinvolto nel processo di investimento, tenendo traccia della distribuzione della stessa.
La presente Politica sarà oggetto di aggiornamento al verificarsi di cambiamenti rilevanti nell’operatività della Società o in occasione di adeguamenti normativi.