INFORMATIVA ESG

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR")

  1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

Futura SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o la “Società”) è consapevole che esiste una forte connessione tra i rendimenti finanziari degli investimenti e le tematiche relative a fattori ambientali, sociali e di governance (“Fattori ESG”) e che attraverso l’adozione e l’implementazione di processi efficienti diretti alla prevenzione ed individuazione dei c.d. rischi ESG, sia possibile promuovere l’innovazione e sostenere lo sviluppo economico, contribuendo in maniera rilevante allo sviluppo sostenibile del Paese.
In questo documento si chiariscono i principi secondo i quali la SGR intende integrare i Fattori ESG nel suo modello operativo. Ulteriori dettagli sono riportati all’interno della Policy ESG della SGR.
Nella redazione della presente informativa, nonché della Policy ESG, la Società ha tenuto conto – tra l’altro – delle seguenti fonti normative ed i relativi aggiornamenti:

  • Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”);

  • Regolamento delegato (UE) 2022/1288 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (gli “RTS”);

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1255 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;

  • Eventuali orientamenti delle ESAs rilevanti in materia.

La SGR si ispira, inoltre, ai seguenti principi internazionali:

  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;

  • 10 principi Global Compact delle Nazioni Unite riconosciuti a livello globale e applicabili a tutti i settori economici;

  • i 17 obiettivi dei UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Su tale base, la SGR intende incorporare nella ideazione e gestione dei Fondi di investimento alternativi anche considerazioni di carattere extra-finanziario, che mirino a generare un valore aggiunto sociale e ambientale, attraverso l’integrazione di criteri di sostenibilità, responsabilità sociale nella valutazione e selezione delle opportunità di investimento.

  1. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 3 SFDR – INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Politica di investimento responsabile

La SGR ritiene che l’introduzione di Fattori ESG all’interno dell’intero ciclo di vita di un investimento sia un fattore essenziale per la creazione di valore duraturo e condiviso tra tutti gli stakeholders, pertanto la SGR integra i rischi di sostenibilità (intesi come impatti negativi che la SGR subisce dai fattori ESG) come di seguito rappresentato.
L’approccio della SGR si basa, tra l’altro, su una combinazione di: (a) screening negativi attraverso l’utilizzo di criteri di esclusione per rimuovere investimenti e/o società coinvolte in specifiche attività o particolari settori, e (b) screening positivi per valutare l’investimento anche sulla base dei Fattori ESG.
In particolare, in fase di selezione degli investimenti, le principali strategie di investimento sostenibili e responsabili in accordo alle best practices sono le seguenti:

  • “esclusione”: più in dettaglio, la SGR esclude – a titolo esemplificativo - dall’universo investibile le target che operano direttamente nella produzione di determinati settori. In particolare: tabacco, produzione e commercio delle armi, gioco d’azzardo, alcool, pornografia;

  • “convenzioni internazionali”: più in dettaglio, la SGR nella scelta degli investimenti seleziona preferibilmente le target che rispettano le norme e le convenzioni emesse da organismi internazionali quali: OCSE, ONU, Organizzazione Internazionale del Lavoro;

  • “Best in class”: più in dettaglio, la SGR seleziona le target oggetto di investimento anche secondo criteri ambientali, sociali e di governance, privilegiando le società migliori all’interno di un universo, una categoria o una classe di attivo;

  • “Investimenti tematici”: più in dettaglio, la SGR seleziona le target oggetto di investimento anche secondo criteri ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi su uno o più temi (e.g.: cambiamenti climatici, efficienza energetica, salute, rigenerazione urbana, miglioramento mobilità, cybersecurity e data protection, ecc.);

  • “Engagement”: più in dettaglio, la SGR attraverso un costante dialogo con le società target su tematiche legate alla sostenibilità e mediante l’esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario, qualora presenti ed attuabili, mira ad influenzare positivamente i comportamenti dell’impresa e ad aumentare il grado di trasparenza.

Inoltre, la SGR tiene conto nella propria organizzazione interna nonché nella gestione delle società in portafoglio dei seguenti Fattori ESG:

  • Fattori Ambientali (E) – emissioni di CO2, inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo, rifiuti pericolosi e non pericolosi, biodiversità;

  • Fattori Sociali (S) – standard lavorativi e sindacali, politiche di genere; salute e sicurezza, data privacy;

  • Fattori di Governance (G) – Impatto sulle pratiche di governo societario, incluse politiche retributive e gestione dei conflitti di interesse, composizione Consiglio di amministrazione, integrità ed etica.

Le valutazioni relative ai profili ESG degli investimenti della SGR sono svolte sia internamente dall’Area Investimenti/Gestione Portafoglio, sia da soggetti esterni (inclusi ad esempio, ma non limitatamente a, Operating Partners) esperti del settore eventualmente incaricati di volta in volta dalla SGR e documentate in apposita documentazione che costituiscono parte del set informativo alla base del processo decisionale come di seguito specificato.
In particolare, l’Area Investimenti e l’Area Gestione Portafoglio della SGR si impegnano ad integrare i Fattori ESG nei processi, al fine di valutare anche il profilo extra-finanziario degli investimenti, seguendo un percorso preciso di valutazione dei rischi ed opportunità di sostenibilità ad esso connessi.

La strategia di investimento responsabile sviluppata dalla SGR è articolata come segue:

  • nella fase iniziale di analisi delle potenziali opportunità di investimento, si accerta il rispetto dei criteri di esclusione verificando che la società target non sia attiva nei settori indicati nella lista di esclusione definita (screening negativo).

  • durante la fase di pre-investimento, viene effettuata una Due Diligence ESG per valutare i presidi e i potenziali rischi ESG delle Società Target e dunque valutarne l’inclusione in portafoglio. Nel caso di coinvestimenti, ove possibile, si potrà accedere alle informazioni della Due Diligence ESG effettuata dall'investitore principale per valutare in modo approfondito la portata dei rischi e delle opportunità ESG rilevanti. In ogni caso, i risultati delle analisi pre-investimento sono inclusi nel memorandum d’investimento e discussi dal Comitato Investimenti.

  • Durante la fase di investimento (c.d. holding period), la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali viene perseguita dal Fondo monitorando i seguenti aspetti:

    • Punteggio ESG derivante dal monitoraggio degli indicatori di sostenibilità: attività di monitoraggio che comprendono anche la performance ESG sulla base degli indicatori di sostenibilità predefiniti, misurati attraverso il modello proprietario del Gestore, al fine di compararlo con il punteggio iniziale valutato in sede di Due Diligence ESG.

    • Efficacia delle attività di Engagement: a seguito dei risultati emersi dalle attività di monitoraggio, il team di investimento, ove possibile, conduce attività di engagement con le società in portafoglio in merito al perseguimento delle caratteristiche ESG individuate, valutandone l’efficacia.

  • In caso di disinvestimento, parziale o totale, viene redatto un documento di disinvestimento interno, il divestment memorandum, che riporta le informazioni relative alle performance ESG registrate dalla Società in Portafoglio durante il periodo di gestione.

Governance ESG

La SGR adotta un approccio “ibrido” nella gestione delle tematiche di sostenibilità, strutturandosi con la nomina di un Referente ESG interno alla società, incaricato del coordinamento operativo.
Il Referente è affiancato da Responsabili ESG, di volta in volta individuati tra le varie strutture coinvolte coerentemente con il perimetro dei processi di competenza di ciascuno di esse.
Al fine di garantire un presidio specialistico sulle questioni ESG, il Referente si avvale del supporto di consulenti esterni e di un legale con competenze specifiche in materia.
Al Consiglio di amministrazione compete la definizione dei principi secondo i quali la SGR dovrà tener conto dei Fattori ESG nella propria organizzazione nonché nella gestione dei FIA, nonché l’aggiornamento di tali principi tenendo conto – tra l’altro – dell’evoluzione normativa in materia e del consolidamento di best practice di mercato. Inoltre, il CdA definisce le strategie dei fattori ESG ed approva la Procedura, i relativi aggiornamenti, e le comunicazioni agli investitori pubblicate sul sito internet della SGR.
L’Amministratore Delegato, individuato come Referente ESG, e che ricopre anche il ruolo di Responsabile dell’Area Investimenti, è responsabile della supervisione e dell’attuazione delle strategie ESG, garantendo l’efficacia del processo decisionale sulle tematiche correlate.
La Funzione Compliance fornisce supporto consultivo ex ante e verifica la corretta applicazione della normativa rilevante in materia.
La Funzione Risk Management integra i rischi ESG all’interno del proprio framework di gestione dei rischi, utilizzando strumenti quantitativi e qualitativi per monitorare l’esposizione ai rischi ESG.
Nello svolgimento dei compiti, il Referente ESG è supportato, come precedentemente indicato, da consulenti esterni e, per i profili di rispettiva competenza, dal Responsabile Area Amministrazione che svolge la funzione di punto di contatto per lo svolgimento di tutte le attività ESG tra il Referente ESG e l’Area Investimenti, l’Area Gestione Portafoglio, e la Funzione Unica di Controllo, con particolare riferimento alla conformità alla normativa applicabile in materia (come in corso di definizione a livello europeo e nazionale):

  1. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 4 SFDR – NON CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

I principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. Principal Adverse Impacts – PAI) sono gli effetti delle decisioni di investimento che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.
Tuttavia, la SGR, in linea con il comma 1, lettera b) dell’art. 4 del Regolamento UE 2088/2019, in considerazione della dimensione, natura ed ampiezza delle proprie attività e della tipologia dei FIA attualmente gestiti, non è attualmente nella condizione di poter considerare l’impatto degli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità anche alla luce dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 1288/2022. La SGR, come accennato, nondimeno integra le tradizionali analisi finanziarie di rischio e rendimento con le analisi ESG, al fine di identificare ed eventualmente escludere dai propri portafogli emittenti che non soddisfino tali requisiti di investimento.

  1. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 5 SFDR – INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Al fine di integrare i fattori ESG nell’ambito delle remunerazioni e rispondere alle previsioni di cui all’articolo 5 SFDR, la SGR, inter alia, qualifica, in conformità con quanto stabilito Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, quali Rischi di sostenibilità qualsiasi evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore degli investimenti, e reputa che un contenimento dei suddetti Rischi di sostenibilità concorra a promuovere una gestione sana ed efficace dei rischi cui la SGR è esposta nel suo complesso.

L’integrazione dei fattori ESG è prevista tramite introduzione di (i) condizioni all’attivazione del sistema premiante a livello aziendale (quali entry gate) e (ii) obiettivi di performance individuali, che saranno previsti per taluni ruoli e declinati in termini quali-quantitativi a seconda dell’ambito di operatività del beneficiario.

  1. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 SFDR – CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO “FUTURA GROWTH

Sintesi (art. 25 del Regolamento UE 2022/1288)

Il prodotto “Futura Growth” (il “Fondo”) è fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, nel rispetto di prassi di buone governance, ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento SFDR. In particolare, il Fondo è un fondo di growth capital, che ha come finalità quella di svolgere l’attività di investimento in società target che si qualificano, al momento dell’effettuazione dell’investimento, come piccole e medie imprese operanti prevalentemente nell’ambito dell’industria (e.g. Aerospace, pharma, food, energy), della manifattura e dei servizi (e.g. fintech, mobilità, education, healthcare, distribuzione) con un elevato know-how tecnologico o un modello di business differente (e.g. consolidamento, aggregazione e/o buy & build). 
Per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo, la SGR utilizza appositi indicatori di sostenibilità. Nella selezione delle imprese da finanziarie, la SGR ha individuato alcune esclusioni obbligatorie, applicabili all’intero portafoglio, che devono sempre essere rispettate nelle decisioni di investimento (“Screening Negativo”); è inoltre previsto uno Screening Positivo, per il 100% del portafoglio, che si compone di valutazioni interne svolte dalla SGR (o, nel caso di coinvestimenti, ove possibile, alle valutazioni effettuate dall'investitore principale).

Nessun obiettivo di investimento sostenibile (art. 26 del Regolamento UE 2022/1288)

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario (art. 27 del Regolamento UE 2022/1288)

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove il 100% del proprio patrimonio, caratteristiche ambientali e/o sociali, nel rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento SFDR.

Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali e/o sociali:

  • Riduzione degli impatti negativi ambientali attraverso digitalizzazione: sostenendo le Società del Portafoglio nella definizione di piani di transizione per affrontare la lotta al cambiamento climatico anche attraverso l’implementazione di misure che derivano da soluzioni di innovazione di processo, regolamentari, di mercato o l’integrazione del loro business tradizionale con le nuove tecnologie digitali lungo tutta la catena del valore;

  • Diritti e tutela dei Lavoratori: sostenendo le Società del Portafoglio nel costante rispetto dei diritti dei lavoratori, tra cui quelli legati alla Salute e sicurezza sul Lavoro, assicurando il benessere psico-fisico dei propri dipendenti, nonché quelli relativi agli aspetti giuslavoristici (e.g. diritto a un lavoro dignitoso) e di formazione;

  • Diritti Umani & tutela della Diversity: sostenendo le Società del Portafoglio nel costante rispetto dei diritti umani (e.g. definizione e implementazione di misure volte a contrastare la discriminazione, il lavoro minorile, il lavoro forzato, nonché misure volte a mitigare il gender pay gap e a valorizzare la gender diversity);

  • Tutela della clientela e qualità del prodotto: sostenendo le Società del Portafoglio nell’implementazione di processi di business che assicurino una costante qualità del prodotto e tutelare il cliente a cui si rivolge l’offerta (e.g. definizione e implementazione di misure volte a garantire la sicurezza del prodotto per i clienti o servizi che soddisfino le esigenze e le aspettative dei clienti).

Strategia di investimento (art. 28 del Regolamento UE 2022/1288)

Criteri di esclusione/inclusione

Il Fondo persegue una strategia di investimento finalizzata all'incremento del valore del proprio patrimonio attraverso investimenti prevalentemente in società non quotate.
La strategia di investimento responsabile sviluppata dal Fondo per promuovere le caratteristiche ambientali e sociali è articolata come segue:

  • Nella fase iniziale di analisi delle potenziali opportunità di investimento, il Fondo accerta il rispetto dei criteri di esclusione verificando che la società target non sia attiva nei settori indicati nella lista di esclusione definita (screening negativo).

  • Durante la fase di pre-investimento, viene effettuata una Due Diligence ESG per valutare i presidi e i potenziali rischi ESG delle Società Target e dunque valutarne l’inclusione in portafoglio. Nel caso di coinvestimenti, il Fondo ove possibile potrà accedere alle informazioni della Due Diligence ESG effettuata dall'investitore principale per valutare in modo approfondito la portata dei rischi e delle opportunità ESG rilevanti. In ogni caso, i risultati delle analisi pre-investimento sono inclusi nel memorandum d’investimento e discussi dal Comitato Investimenti.

  • Infine, il Fondo, ove possibile, includerà negli accordi contrattuali con le Società in Portafoglio specifiche clausole ESG relative al raggiungimento / miglioramento della performance ESG in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali.

  • Durante la fase di investimento (c.d. holding period), la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali viene perseguita dal Fondo monitorando i seguenti aspetti:

    • Punteggio ESG derivante dal monitoraggio degli indicatori di sostenibilità: attività di monitoraggio che comprendono anche la performance ESG sulla base degli indicatori di sostenibilità predefiniti, misurati attraverso il modello proprietario del Gestore, al fine di compararlo con il punteggio iniziale valutato in sede di Due Diligence ESG.

    • Efficacia delle attività di Engagement: a seguito dei risultati emersi dalle attività di monitoraggio, il team di investimento, ove possibile, conduce attività di engagement con le società in portafoglio in merito al perseguimento delle caratteristiche ESG individuate, valutandone l’efficacia.

  • In caso di disinvestimento, parziale o totale, viene redatto un documento di disinvestimento interno, il divestment memorandum, che riporta le informazioni relative alle performance ESG registrate dalla Società in Portafoglio durante il periodo di gestione.

I criteri vincolanti prevedono l'utilizzo di una lista di esclusione durante la fase di pre-screening, contenente un elenco di settori operativi in cui il Fondo non investirà, non garantirà e non fornirà alcuna forma di sostegno finanziario.

Tra le altre limitazioni specificate nel regolamento del Fondo, le restrizioni agli investimenti applicabili al Fondo sono in:

  1. società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti umani;

  2. società attive nel finanziamento della produzione ovvero del commercio di sistemi militari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite politiche dell’Unione Europea;

  3. società attive nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alcoliche distillate e relativi prodotti;

  4. casinò e imprese equivalenti;

  5. società attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specificamente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scaricare illegalmente dati elettronici.

Inoltre, come indicato in precedenza, al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo, il Gestore effettua una valutazione ESG preliminare (c.d. positive pre-screening) sulla società target posta in essere mediante l’esecuzione di una Due Diligence ESG, l’analisi dei dati e un’eventuale interazione con il management di tale società.
Infine, sono escluse le Società target coinvolte in episodi di corruzione, nonché fenomeni di riciclaggio, evasione fiscale, non conformità normativa, o in controversie gravi aventi ad oggetto fattori ESG (e.g. implicazione in controversie di natura ambientale, casi di discriminazione sul luogo di lavoro).

Prassi di buona Governance

Il Fondo effettua investimenti nelle società target a condizione che le stesse rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide che garantisca una gestione efficiente, trasparente, meritocratica e volta alla creazione di una solida cultura aziendale, trasparenza e integrità in tema di bilancio e di informazioni finanziarie, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
Il Fondo sfrutta le informazioni provenienti dalla fase di pre-investimento e dal questionario ESG per valutare il livello di governance presente a livello di società target. Nel caso in cui le pratiche di buona governance non siano rispettate o emergano come argomento rilevante, il Fondo monitorerà l'eventuale implementazione durante l'investimento e potrebbe includere preliminarmente nella documentazione contrattuale che regola i termini dell’investimento.

Quota degli investimenti (art. 29 del Regolamento UE 2022/1288)

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; più in particolare, si impegna ad effettuare, nel rispetto degli elementi vincolanti delineati nella strategia e nella politica di investimento, il 100% degli investimenti allineati con caratteristiche ambientali e/o sociali (#1) che non hanno anche una percentuale di investimenti sostenibili (#1B).

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali (art. 30 del Regolamento UE 2022/1218)

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per verificare la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali che il prodotto intende realizzare sono monitorati lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e rendicontati annualmente. In particolare, la SGR prevede che le attività di monitoraggio siano finalizzate a verificare il mantenimento on-going dei criteri e dei profili ESG analizzati in sede di acquisizione sulle singole società target, ovvero l’evoluzione degli stessi in coerenza con l’Action Plan ESG preliminarmente definito sulla base dei risultati della due diligence ESG, al fine di verificare la continua conformità della target agli aspetti ESG di cui alla Politica di investimento del Fondo: nello specifico le società in portafoglio forniranno alla SGR i dati inerenti agli aspetti ESG necessari a valutare le performance di sostenibilità, svolgendo un’attività di controllo dell’andamento delle stesse partecipate anche con riferimento agli indicatori ESG, al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni critiche da cui possa scaturire una situazione di rischio, identificando la presenza di eventuali anomalie. Qualora vengano rilevate delle criticità, verranno concordate con le stesse società soluzioni adeguate che saranno incluse nell’Action Plan e monitorate su base periodica.

Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali (art. 31 del Regolamento UE 2022/1288)

La SGR misura il grado di promozione delle caratteristiche ambientali e sociali del Fondo, misurando e monitorando i seguenti indicatori di sostenibilità.

Fonti e trattamento dei dati (art. 32 del Regolamento UE 2022/1288)

Al fine di soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali, nonché le prassi di buona governance che il Fondo intende perseguire, la SGR, nella selezione degli investimenti, si avvale di valutazioni interne effettuate sui riscontri forniti in fase di Due Diligence ESG e Monitoraggio ESG.

Limitazioni delle metodologie e dei dati (art. 33 del Regolamento UE 2022/1288)

I dati sottostanti le metodologie descritte sono forniti direttamente dalle Società Target/in portafoglio e potrebbero essere stimati laddove la Società non abbia un sistema di rilevazione puntuale dei dati richiesti. Inoltre, potrebbero non essere disponibili dati puntuali da Società “comparables”. Tuttavia, si ritiene che le misure adottate per garantire la qualità dei dati descritte nella sezione “Fonti e trattamento dei dati” garantiscano che tale limitazione non influisca sul modo in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali promosse. Eventuali disallineamenti rispetto ai dati stimati potranno verificarsi nel momento in cui le imprese oggetto di investimento societari renderanno pubblici i dati reali. Tuttavia, si segnala che le Società Target/in portafoglio non sono soggette a obblighi di informativa sulla sostenibilità, dunque la pubblicazione di eventuali dati ESG sarebbe su base volontaria (a meno di casi di quotazione successiva all’investimento in base a cui una disclosure ESG non è detto che sia ancora obbligatoria).

Dovuta diligenza (art. 34 del Regolamento UE 2022/1288)

Per la selezione degli investimenti la SGR si avvale, come già anticipato, delle informazioni ricevute mediante valutazioni interne svolte dalla SGR (o, nel caso di coinvestimenti, la SGR ove possibile potrà accedere alle informazioni della Due Diligence ESG effettuata dall'investitore principale). In particolare, come meglio descritto nella sezione “Strategia di investimento”, le imprese oggetto di valutazione saranno sottoposte a una Due Diligence ESG.

La strategia di investimento è, pertanto, caratterizzata dall’applicazione di elementi vincolanti da cui scaturiscono precisi limiti di investimento che sono integrati nel processo di investimento sia nella fase preliminare all’investimento che successivamente mediante il monitoraggio nel continuo.

Indice di riferimento (art. 36 del Regolamento UE 2022/1288)

Non è stato designato un indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario.

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